STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE
STREEEN-LAB
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione culturale denominata STREEEN-LAB con sede in Torino, via Albugnano 19, con la possibilità di istituire sedi operative e dipendenze in altri luoghi a seconda delle necessità.
Articolo 2
L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e gestire attività culturali, ricreative, formative a favore degli associati e di coloro che sono interessati ad approfondire tali attività culturali. Lo scopo dell’Associazione è quello di sviluppare e diffondere la cultura in senso generale, e quella cinematografica in particolare, mediante la sperimentazione, la ricerca, e la diffusione di nuove forme di comunicazione. Per il raggiungimento di tale scopo sociale l’Associazione intende promuovere le seguenti attività:
- produrre, organizzare e promuovere spettacoli, manifestazioni, mostre, festival, rassegne, concorsi, seminari e convegni con l’intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce ai settori del cinema, della cultura e dell’arte;
- svolgere attività editoriale a stampa e su altri supporti;
- incentivare e promuovere l’elaborazione, la sperimentazione e la creazione di forme pittoriche, grafiche, fotografiche, video e cinematografiche volte a sviluppare contenuti culturali, artistici e informativi;
- organizzare e promuovere attività di formazione, seminari, stage, corsi di aggiornamento teorico/pratici sia ad uso interno per i soci dell’associazione che per soggetti terzi, privati o istituzionali;
- organizzare e promuovere partnership e/o collaborazioni con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese, ed aziende sia nazionali che internazionali che operano nei settori culturale, artistico e affini.
Articolo 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4
Possono far parte dell’associazione tutti coloro che condividono gli scopi associativi, lo spirito e gli ideali e che abbiano raggiunto la maggiore età comunicando formale richiesta, anche tramite strumenti informatici.
Articolo 5
Le entrate ordinarie e patrimoniali dell’Associazione sono costituite da:
- quote di iscrizione all’associazione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- quote e contributi, anche straordinari, versate dai soci o da persone fisiche o giuridiche;
- versamenti volontari dei soci;
- donazioni e lasciti di terzi o di associati;
- proventi derivanti da attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività direttamente connesse, nonché accessorie in quanto integrative, delle attività statutarie istituzionali.
Gli utili e gli avanzi della gestione, nonché fondi e riserve, non sono mai distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.
Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell’Associazione.
Articolo 6
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori: sono quanti hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, nonché coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti; ad essi spettano le prerogative fissate nel presente Statuto;
- Soci Ordinari: coloro che avendone fatto domanda sono stati accettati dal Consiglio Direttivo.
- Soci Sostenitori: sono i privati che contribuiscono finanziariamente al funzionamento dell’Associazione, mediante la messa a disposizione di beni e/o un contributi finanziari, nella misura concordata con il Consiglio Direttivo. L’adesione di soci non può essere disposta per un periodo di tempo limitato.
Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all’Associazione per la durata di un anno sociale.
Tutti i soci sono obbligati:
– ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell’Associazione;
– a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
– a versare le quote annualmente fissate.
6.1 Recesso. I soci possono recedere in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Associazione. Il recesso produrrà effetti dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l’obbligo per il recedente di adempiere a obbligazioni ed oneri assunti anteriormente nei confronti dell’Associazione o di terzi.
6.2 Esclusione. L’esclusione del socio dall’Associazione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata dei due terzi per grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto.
Articolo 7
Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo restano acquisiti a titolo definitivo dall’Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest’ultima ad alcun titolo o causale.
Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
L’importo della quota associativa di ingresso è fissata nel suo ammontare dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e non può in nessun caso essere soggetta a rivalutazione.
Articolo 8
Gli Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
L’eleggibilità degli organi amministrativi è libera e tutte le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.
ASSEMBLEA
Composizione: L’Assemblea si compone di tutti gli Associati.
Luogo e tempo della convocazione. Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio. Può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità il Consiglio Direttivo.
Deve inoltre essere convocata, nel termine di un mese dalla comunicazione della richiesta, quando lo richiedano almeno due terzi dei soci Fondatori o due quinti dei soci Ordinari, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare e questi rientrino nelle competenze dell’Associazione.
Modalità di convocazione: L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante avviso, anche per via elettronica, da spedirsi al domicilio degli Associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare. Rappresentanza in assemblea: Ogni Associato ha diritto di intervenire all’Assemblea e può farsi rappresentare anche con delega scritta non autenticata.
Presidenza dell’Assemblea e verbalizzazioni: La Presidenza dell’Assemblea compete al Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, al Segretario. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.
Validità delle riunioni e delle delibere. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati in prima convocazione e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito in questo Statuto.
Formazione delle delibere. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese in modo palese, per alzata di mano.
Attribuzioni dell’Assemblea.
L’Assemblea:
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sull’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione e sul rendiconto finale;
- delibera sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e sulle procedure di liquidazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di Statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Composizione, nomina e durata. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile di membri da tre a cinque, eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a revoca.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti. Attribuzioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:
- esprime nel proprio seno un Presidente che viene eletto a maggioranza semplice dai soci Fondatori;
- esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
- provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell’Assemblea;
- delibera sull’ammissione di nuovi associati;
- determina l’ammontare dei contributi annuali in denaro o servizi e competenze, da porre a carico degli associati;
- predispone gli atti e le deliberazioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predispone un rendiconto finale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- svolge tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo Statuto.
IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente dell’Associazione ne è il legale rappresentante nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli provvede:
- a convocare e presiedere l’Assemblea degli associati, fissandone l’ordine del giorno;
- a convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno;
- a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo Statuto o dal Consiglio Direttivo. Sostituzione del Presidente: In assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Segretario.
LIBRI ASSOCIATIVI
Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l’Associazione deve tenere:
- Libro degli Associati;
- Libro dei Verbali dell’Assemblea;
- Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
Articolo 9
Scioglimento e liquidazione. L’Associazione si scioglie a seguito di decisione dell’assemblea straordinaria appositamente convocata, con maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.
Liquidazione. Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto ad altro ente avente finalità analoga, affine o di pubblica utilità in conformità a quanto deliberato dall’assemblea, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 10
L’anno associativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare.
L’associazione, in relazione all’attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione. Detto documento, denominato “bilancio” dovrà essere approvato annualmente entro centoventi giorni dalla chiusura dell’anno associativo.
Articolo 11
L’Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, dalle norme di legge in materia, oltre che dalle disposizioni del presente atto.